Descrizione
Gli elettori residenti negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni
diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce le condizioni per l’esercizio del
voto per corrispondenza avranno diritto, presentando apposita istanza alla competente autorità
consolare, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l’avvenuta
votazione nonché del biglietto di viaggio, a ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di
viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo oppure riferito alla
classe turistica per il trasporto aereo.
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Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2025, 14:50